D. I. 129/2018, Titolo V, art. 43 c. 3 Link E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Regolamento per contratti con personale esterno 2017
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Creato il: 9 maggio 2012 @ 13:08
Modificato il: 07 gennaio 2018 @ 17:44