In base all’ O. M 90, 2001 art. 1. c 1 e 2: ‘ Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi. 2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza a quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.’
In base alla C. M. 48, 2012 ‘ L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame,con indicazione “Ammesso”,seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione,ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
Garante della privacy 6 – 09 – 2012 in Privacy a scuola’
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle
interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono
pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un
regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito
dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel pubblicare voti
degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di
fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute
degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute
dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei
tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da
rilasciare allo studente.
Pubblicato il: 3 luglio 2012 @ 21:27
Modificato il: 1 luglio 2014@ 19.27