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Bilancio Consuntivo

D.I. 44, 2001

 CAPO IV

CONTO CONSUNTIVO

Art. 18
(Conto consuntivo)

1.Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:

a)   l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;

c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;

d) il rendiconto dei singoli progetti;

e) il rendiconto dell’eventuale azienda agraria o speciale;

f) il rendiconto dell’eventuale convitto annesso.

2. Il conto finanziario, in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all’articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio di istituto.

6.Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica.

9. Tale conto è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.

Relazione conto consuntivo E.F. 2021, Modello h, Verbale dei revisori

Relazione conto consuntivo E.F. 2020    Verbale revisori

Relazione conto consuntivo E.F. 2019, Verbale revisori

Relazione conto consuntivo E.F. 2018 , Verbale revisori

Relazione conto consuntivo E.F.2017, verbale revisori

Relazione conto consuntivo E.F. 2016, verbale revisori

Relazione conto consuntivo E.F. 2015

Relazione conto consuntivo E.F. 2014

Relazione conto consuntivo E.F. 2013

Relazione conto consuntivo E. F. 2012

Relazione conto consuntivo E. F. 2011

Pubblicato il: 5 luglio 2012 @ 19:00

Modificato il:  10 aprile 2013 10:05