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Carta dei servizi e standard di qualità

Direttiva 21 luglio 1995, n. 254

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 1995, le istituzioni scolastiche adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata vigore del predetto Decreto, una «Carta dei servizi scolastici» sulla base dei principi indicati nello schema generale di riferimento recepito nel Decreto medesimo, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La Carta dei servizi scolastici è adottata dal consiglio di circolo o di istituto, che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del collegio dei docenti. Quest’ultimo ha carattere vincolante per gli aspetti pedagogico‑didattici.

3. Nelle materie oggetto di specifica disciplina sia nel regolamento di circolo o di istituto sia nella Carta dei servizi scolastici, le istituzioni scolastiche adeguano i propri regolamenti interni di circolo o di istituto, di cui all’art. 6, lettera a), del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, ai principi ed alle disposizioni contenuti nella Carta di istituto.

4. La Carta dei servizi scolastici, adottata dalle singole istituzioni scolastiche, è adeguatamente pubblicizzata, anche mediante affissione all’albo dell’istituto, presso il personale della scuola, i genitori e gli alunni. Copia di essa è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per la successiva valutazione degli standard di qualità indicati nelle singole Carte di istituto e per il previsto monitoraggio circa le modalità di attuazione delle stesse. Altra copia della Carta in argomento è inviata anche al Provveditore agli Studi, al Sovrintendente scolastico regionale, che la porterà a conoscenza della Segreteria regionale degli ispettori tecnici, e al Distretto scolastico competenti.

5. Le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute, pareggiate o parificate adottano la Carta dei Servizi sulla base del predetto schema generale di riferimento, tenendo conto dell’esigenza di eventuali adattamenti.

 

 

Pubblicato il: 3 luglio 2012 @ 21:46

Modificato il: 10 luglio 2012 @ 21:39